Lo studio Veronese è specializzato nel rilascio dei visti di conformità fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia (ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica), ai sensi del “Decreto rilancio” D.L. 34/2020, e del “Decreto antifrode” D.L. 157/2021.

Superbonus 110%

La norma di riferimento (D.L. 19 maggio 2020)

Prevede che per gli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica elettrica, si può beneficiare di un credito di imposta pari al 110% della spesa sostenuta.

Per le altre agevolazioni, non superbonus, la norma di riferimento è la legge di bilancio emanata per l’anno in corso.

Il credito di imposta

Il limite di utilizzo è dato dalla capienza delle proprie imposte, infatti laddove la quota annuale del credito ecceda le imposte dovute, la parte eccedente andrà perduta e non potrà essere utilizzata negli anni seguenti.
Per quest’ultimo caso può essere conveniente cedere il credito di imposta per monetizzarlo immediatamente.

Gli adempimenti

Utilizzo diretto

I crediti di imposta possono essere utilizzati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo nel caso del superbonus 110%.

Cessione del credito / Sconto in fattura 

Qualora il proprietario decida di optare per la cessione del credito d’imposta al fornitore o ad un istituto di credito, la norma prevede due ulteriori adempimenti la cui esecuzione è riservata agli intermediari fiscali abilitati (dottori commercialisti ed esperti contabili), e sono:

  • un ulteriore specifico visto di conformità 110%;
  • una specifica comunicazione di esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione telematica può essere inviata unicamente dal professionista che rilascia il visto di conformità fiscale.

Il dott. Carlo Veronese, dottore commercialista iscritto all’ODCEC (ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Milano è intermediario abilitato presso l’Agenzia delle Entrate, ed è autorizzato a rilasciare il visto di conformità, senza il quale il credito di imposta non può essere ceduto o utilizzato come sconto in fattura.
A completamento del servizio, lo Studio Veronese provvede anche all’invio telematico della prescritta comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Gli onorari

Gli onorari previsti per il rilascio del visto di conformità sono pari al 2% dell’importo della spesa sostenuta, con un minimo di € 1.500 oltre cassa di previdenza e iva.

Bonus facciate, ristrutturazioni, efficientamento energetico, sismabonus (65%, 60%, 50%)

Le norme di riferimento (D.L. n. 34/2020 e D.L. n. 157/2021)

Prevedono che per gli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica elettrica, Ristrutturazione edilizia, ristrutturazione facciate, sismabonus, si può beneficiare di un credito di imposta che a seconda del tipo di intervento può andare dal 65% al 50% delle spese sostenute.

Novità

Il D.L. n 157 dell’11/11/21, decreto antifrode, ha esteso ai bonus ordinari che vengono ceduti o utilizzati direttamente in dichiarazione dei redditi, l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione.

Il credito di imposta

Utilizzo diretto

I crediti di imposta possono essere utilizzati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali di pari importo.

Cessione del credito o sconto in fattura

Il credito d’imposta può anche essere ceduto al fornitore, mediante il cosiddetto conto in fattura”, oppure ad un istituto bancario, o ad un intermediario finanziario. Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad un soggetto privato come ad es. il condominio, Enti, società o professionisti.

Queste possibilità permettono al contribuente di alleggerire il peso finanziario dell’operazione e di non perdere il credito, qualora si trovi in una situazione di incapienza d’imposta.

In tutti i casi, utilizzo diretto sconto in fattura o cessione del credito è obbligatorio il visto di conformità, salvo che il contribuente presenti in proprio o attraverso il datore di lavoro (nel caso di mod. 730) la propria dichiarazione dei redditi.

Gli adempimenti

Utilizzo diretto / Cessione / Sconto in fattura
Per l’utilizzo diretto, la cessione e lo sconto in fattura, la norma ha previsto:
  • l’asseverazione dei lavori effettuati, rilasciata da parte di un professionista tecnico, iscritto all’albo ENEA, (Arch., Ing., Geom.). Questa asseverazione dovrà essere depositata all’ENEA da parte del tecnico asseveratore;
  • il visto di conformità, rilasciato da un intermediario abilitato, iscritto nelle liste dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da inviare telematicamente da parte del professionista che rilascia il visto di conformità fiscale.
Il dott. Carlo Veronese, dottore commercialista iscritto all’ODCEC (ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Milano è intermediario abilitato presso l’Agenzia delle Entrate, ed è autorizzato a rilasciare il visto di conformità, e ad inviare la prescritta comunicazione all’Agenzia delle Entrate senza le quali il credito di imposta non può essere goduto.

Gli onorari

Gli onorari previsti per il rilascio del visto di conformità sono pari al 2% dell’importo della spesa sostenuta, con un minimo di € 1.500 oltre cassa di previdenza e iva.
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