Agevolazioni fiscali per impatriati

Il Governo Italiano ha introdotto, dal 2015, una particolare agevolazione fiscale per i lavoratori "Impatriati".

L’agevolazione consiste nella parziale esenzione dalla tassazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa, se ricorrono particolari condizioni.

La norma di legge è stata recentemente modificata e semplificata per ampliare la platea delle persone interessate.

agevolazioni fiscali lavoratori impatriati

Requisiti

I requisiti per accedere all’agevolazione, sono molto articolati e variano a seconda che il lavoratore sia rientrato in Italia prima del 30 Aprile 2019 oppure dopo.

In questa sede analizziamo solo i requisiti semplificati previsti dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), che modificando la norma originaria del 2015, ha previsto la detassazione del 70% del reddito imponibile prodotto in Italia, per i lavoratori entrati in Italia dal 30 Aprile 2019.

I requisiti previsti sono:

Art. 16 comma 1 D.Lgs 147/15

  • Non essere stati residenti (fiscali) in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti l’impatrio;
  • Impegnarsi a risiedere in Italia per due anni;
  • L’attività lavorativa deve essere svolta per più di 183 giorni, per ogni periodo di imposta, nel territorio italiano (cade il requisito dell’alta specializzazione).

Art. 16 comma 2 D.Lgs. 147/15

Sono destinatari ti tale norma i cittadini dell’Unione Europea, che abbiano risieduto continuativamente in Italia per 24 mesi e che, sebbene residenti nel proprio Paese di origine:

  • Siano in possesso di Laurea, abbiano svolto una attività di lavoro, dipendente o autonomo o di impresa fuori dal proprio Paese di origine e dall’Italia negli ultimi 24 mesi;
  • Abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dal proprio Paese di origine e dall’Italia negli ultimi 24 mesi, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Detassazione del 70% oppure del 90%

I cittadini UE (italiani e stranieri) ed i cittadini extracomunitari, entrati in Italia dopo il 30 aprile 2019

E che sono residenti sul territorio dello Stato per più di 183 giorni all’anno (Art. 2 TUIR), possono godere della detassazione del 70% del reddito da lavoro dipendente o autonomo o d’impresa, prodotto in Italia.

E’ stata inoltre prevista l’esenzione del 90% nel caso in cui il lavoratore risieda in una delle seguenti regioni italiane: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

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Durata dell'agevolazione

L’agevolazione si applica, in via generale, per i 5 periodi di imposta decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Estensione dell’agevolazione L’agevolazione può essere estesa per ulteriori 5 periodi d’imposta con detassazione variabile nei seguenti casi: Detassazione del 50%
  • Il lavoratore acquista un immobile di tipo residenziale, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento;
  • Il lavoratore ha almeno un figlio minorenne o a carico (nato prima del trasferimento o a condizione che nasca entro il primo quinquennio dell’agevolazione).
Detassazione del 90%
  • Il lavoratore ha almeno 3 figli minorenni o a carico (nati prima del trasferimento o a condizione che nascano entro il primo quinquennio dell’agevolazione).
Lo studio veronese può affiancarti per la verifica della tua posizione e affiancarti per la procedura di attivazione dell’agevolazione.
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