Nuova Agevolazione Fiscale per lavoratori impatriati

Il regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 è stato abrogato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.

Il precedente regime si applica solo nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 oppure, per i rapporti di lavoro sportivo, per coloro che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

agevolazioni fiscali lavoratori impatriati

La nuova agevolazione fiscale per lavoratori impatriati prevede un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 (articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023).

Il nuovo regime fiscale per lavoratori impatriati prevede che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (rispetto alla precedente misura del al 30%). I redditi di impresa non rientrano più tra le categorie di reddito agevolato.

L’agevolazione rafforzata per i lavoratori impatriati con figli minori

Il DL n.209/2023 prevede un ulteriore trattamento di favore in caso di lavoratori impatriati con figli minorenni.

 Il reddito di lavoro prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% (invece del 50%) se:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore

b) in caso di nascita di un figlio oppure di adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime di agevolazione. In questo caso l’agevolazione rafforzata decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica se il figlio minore di età – o il minore adottato – è residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore.

Requisiti per usufruire della nuova agevolazione

La nuova agevolazione fiscale per lavoratori impatriati spetta:

  1. ai lavoratori che si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
  2. ai lavoratori che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  3. se l’attività lavorativa è svolta per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  4. ai lavoratori che sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.
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La seconda condizione richiesta, cioè quella di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei periodi d’imposta precedenti il trasferimento, necessita di chiarimenti. Se il lavoratore svolge l’attività lavorativa in Italia per lo stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, oppure per un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

  1. sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  2. sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti allo stesso gruppo: i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto e i soggetti che sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

Per quanto riguarda invece la quarta condizione, quella di essere in possesso dei requisiti di alta specializzazione, la stessa si realizza quando il lavoratore abbia conseguito un titolo di istruzione superiore (diploma di laurea) rilasciato dalle autorità competenti del Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore (universitario) di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli: 1 (legislatori,  alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) come indicate  della classificazione ISTAT delle professioni (CP 2011) e attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Durata dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati

Il regime per i lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e l’Amministrazione fiscale provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

I cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) oppure se hanno avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Estensione dell’agevolazione

Nel caso di soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024

il regime agevolato per i lavoratori impatriati si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il lavoratore abbia acquistato un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia, entro il 31.12.2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

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